Il LAVORATORE, in permesso per l’assistenza ai genitori DISABILI, può concedersi pause al parco

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Il LAVORATORE, in permesso per l’assistenza ai genitori DISABILI, può concedersi pause al parco

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Pubblicato da Avv. Antonio De Simone in INFORMATIVE FISCALI E LEGALI · Venerdì 13 Ott 2023
Tags: legge104disabiliassistenza
𝐈𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞, 𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 (𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝟏𝟎𝟒/𝟏𝟗𝟗𝟐) 𝐩𝐞𝐫 𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢, 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐮𝐬𝐚 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐨 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐚 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐭𝐨. Lo ha affermato, recentemente, la 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹'𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟳𝟯𝟬𝟲 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟯 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟯, occupatasi del caso di un lavoratore licenziato, per giusta causa, per aver - a dire del datore di lavoro - usufruito dei permessi di cui all'𝗮𝗿𝘁. 𝟯𝟯, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟯, 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗻. 𝟭𝟬𝟰/𝟭𝟵𝟵𝟮, per finalità estranee all'assistenza dei genitori disabili.


Ebbene, la Suprema Corte, nella vicenda in oggetto, ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso una condotta inadempiente del lavoratore per aver accertato che questi, 𝗻𝗲𝗶 𝟳 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼, aveva comunque soddisfatto “in via preminente” le esigenze di assistenza ed i bisogni dei propri genitori disabili, sia prestando in loro favore assistenza domiciliare, sia recandosi presso negozi di articoli sanitari (per l’acquisto di una poltrona per la madre), e studi medici ove i genitori erano seguiti.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto “𝘯𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘪𝘷𝘪 𝘨𝘭𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘢𝘭𝘭𝘪 𝘥𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘨𝘦𝘯𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘮𝘢, 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘦𝘮𝘱𝘪𝘰, 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝙡𝙚𝙩𝙩𝙪𝙧𝙖 𝙙𝙞 𝙡𝙞𝙗𝙧𝙞 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙧𝙙𝙞𝙣𝙞 𝙥𝙪𝙗𝙗𝙡𝙞𝙘𝙞”, ove il lavoratore era stato rinvenuto dagli investigatori in due diverse occasioni, appunto nel periodo di tempo corrispondente all'orario di lavoro, e 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮 𝗱𝘂𝗲 𝗼𝗿𝗲.

I giudici, infatti, hanno, da una parte, chiarito che il nesso causale fra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, richiesto dalla L. 104 del 1992, “non è di tipo strettamente temporale”, non presupponendo una precisa coincidenza con l’orario di lavoro, "bensì di tipo funzionale", dunque in ragione della finalità per cui i permessi sono riconosciuti, cioè la tutela delle persone disabili; dall'altra, che, tale nesso deve intendersi non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗼 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶, quindi, anche nell'ottica di salvaguardare l’integrità dell’equilibrio psicofisico del lavoratore stesso, 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶, secondo una interpretazione che tenga conto dei principi costituzionali di tutela della salute e della solidarietà familiare.
In chiusura, va ricordato che la normativa disciplinante i permessi in questione (Legge 104/1992) e’ stata più volte modificata, prima ad opera della 𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐧. 𝟓𝟑 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟎𝟎 c̲h̲e̲ ̲h̲a̲ ̲e̲l̲i̲m̲i̲n̲a̲t̲o̲ ̲i̲l̲ ̲r̲e̲q̲u̲i̲s̲i̲t̲o̲ ̲d̲e̲l̲l̲a̲ ̲c̲o̲n̲v̲i̲v̲e̲n̲z̲a̲ e, successivamente, ad opera della 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗻. 𝟭𝟴𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟬 c̲h̲e̲ ̲h̲a̲ ̲e̲l̲i̲m̲i̲n̲a̲t̲o̲ ̲i̲ ̲r̲e̲q̲u̲i̲s̲i̲t̲i̲ ̲d̲e̲l̲l̲a̲ ̲“̲c̲o̲n̲t̲i̲n̲u̲i̲t̲à”̲ ̲e̲ ̲d̲e̲l̲l̲a̲ ̲“̲e̲s̲c̲l̲u̲s̲i̲v̲i̲t̲à“̲ ̲d̲e̲l̲l̲’̲a̲s̲s̲i̲s̲t̲e̲n̲z̲a̲ ̲p̲r̲e̲s̲t̲a̲t̲a̲ ̲a̲l̲ ̲d̲i̲s̲a̲b̲i̲l̲e̲.

Esperto in diritto del Lavoro, Previdenziale ed Assistenziale, Sanitario e Civile, di Famiglia e Minorile

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