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Lavoro domestico: la perdita della capacità di lavoro casalingo è un danno patrimoniale che va risarcito

Lavoro domestico: la perdita della capacità di lavoro casalingo è un danno patrimoniale che va risarcito

Cittadellinfanzia
Pubblicato da Avv. Antonio De Simone in INFORMATIVE FISCALI E LEGALI · Venerdì 07 Ago 2026 · Tempo di lettura 4 minuti
Tags: incidentecasalingadannorisarcimento
È l’importante principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza n. 24221 del 29 luglio 2026 in tema di danno da lesione della capacità di lavoro domestico.

La vicenda esaminata

La vicenda giudiziaria trae origine da un sinistro stradale che vedeva coinvolta una donna la quale, trasportata su un veicolo, a causa del violentissimo impatto con altra vettura, subiva gravissime lesioni personali con postumi permanenti e conseguente riduzione della propria capacità lavorativa quale casalinga. La danneggiata veniva risarcita dalla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, ma non otteneva l’integrale risarcimento dei maggiori danni richiesti a titolo patrimoniale e non patrimoniale, pur essendo stata accertata in sede di consulenza tecnica d’ufficio – oltre al danno biologico – una riduzione del 66% della capacità lavorativa di casalinga.

Le conclusioni della sentenza

Ebbene, il Supremo Collegio, nel censurare con fermezza il ragionamento espresso dai giudici sia di primo che di secondo grado, ha affermato il principio di diritto per cui “la lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo, integrando un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa lato sensu specifica, dev'essere risarcita come tale qualora risulti accertato lo svolgimento dell'attività domestica e la compromissione totale o parziale della capacità, senza che sia necessaria la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico”.


La Corte sottolinea che l'attività della casalinga (o, ovviamente, del casalingo, non essendovi alcuna distinzione), pur in assenza della diretta percezione di un reddito, è attività suscettibile di valutazione economica, in quanto “la persona che si fa carico della cura della casa, governa la quotidianità familiare, provvede alla gestione ordinaria del nucleo familiare e si fa regista del coordinamento di bisogni, tempi e risorse, non compie un mero atto di cortesia, né adempie a un dovere morale privo di riflessi materiali sul piano giuridico”, ma, “al contrario, l'individuo in questione svolge un'attività economicamente valutabile e se questa specifica risorsa viene impedita o anche solo ridotta, per effetto di una lesione personale ascrivibile a responsabilità di terzi”, ne consegue che “in gioco non c'è soltanto la menomazione della salute, ma viene in rilievo, con pari dignità e autonoma rilevanza, la perdita - o la contrazione quantitativa - di una vera e propria utilità patrimoniale”.

L'orientamento della giurisprudenza

Si è, infatti, progressivamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la casalinga subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, poggiando il fondamento di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare, “sugli artt. 4 e 37 Cost. (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, ed i diritti della donna lavoratrice). In sostanza, il lavoro domestico non è “una semplice attività prestata gratuitamente all'interno del nucleo familiare, non apprezzabile in maniera autonoma e, per altro verso, doverosamente espletata, bensì una funzione economicamente rilevante e costitutiva dell'assetto familiare alla quale va assegnata una valenza patrimoniale”. La Corte puntualizza, poi, che il danno della casalinga “non viene meno neppure quando la persona danneggiata già si avvalga ordinariamente di collaboratori domestici, poiché i compiti della casalinga presentano comunque una maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente”, ed, ancora, che tale danno è risarcibile “anche senza la prova di spese sostenute per la sostituzione con terzi”.

La rilevanza della decisione

È innegabile che si tratti di una pronuncia dal profondo impatto sul versante sia familiare che assicurativo, in quanto, da un lato, segna un significativo ampliamento della tutela risarcitoria delle casalinghe e, dall’altro, nel solco dell’indirizzo interpretativo già esistente volto ad attribuire al lavoro domestico un valore economico giuridicamente rilevante, ribadisce la netta distinzione tra danno patrimoniale e danno biologico, con le conseguenti ricadute sul piano risarcitorio nella liquidazione dei danni da lesioni personali.


Esperto in diritto del Lavoro, Previdenziale ed Assistenziale, Sanitario e Civile, di Famiglia e Minorile

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@angelogrecoofficial Anche la #casalinga svolge un #lavoro e ha diritto al #risarcimento dei #danni in caso di #incidente in quanti svolge un’opera eseenziale per la #famiglia  #donna #moglie #donne ♬ suono originale - Angelo Greco



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