I nonni sono tenuti a contribuire al mantenimento dei nipoti se i genitori non hanno mezzi sufficienti
Pubblicato da Avv. Antonio De Simone in INFORMATIVE FISCALI E LEGALI · Lunedì 20 Ott 2025 · 3:00
Tags: doveri, mantenimento, nonni
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La Corte di Cassazione, con 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟭𝟯𝟯𝟰𝟱 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟲 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟯, è tornata a pronunciarsi in tema di 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗻𝗶𝗽𝗼𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗻𝗼𝗻𝗻𝗶 allorquando un genitore si renda inadempiente ed irreperibile e la madre non sia in grado di provvedervi da sola e, nel caso deciso, 𝗵𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗻𝗼𝗻𝗻𝗶 𝗽𝗮𝘁𝗲𝗿𝗻𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗻𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲 – che ne era affidataria – e che contestavano l’obbligo di mantenimento che era stato posto a loro carico dai giudici sia di primo che di secondo grado.I giudici richiamano, infatti, 𝗹'𝗮𝗿𝘁. 𝟯𝟭𝟲 𝗯𝗶𝘀 𝗰.𝗰. – che riproduce il testo del previgente 𝗮𝗿𝘁. 𝟭𝟰𝟴 𝗰.𝗰. – il quale, al primo comma, dispone che“quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".La Suprema Corte ribadisce, quindi, il principio per cui “𝐥'𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐢 𝐞𝐱 𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟒𝟖 𝐜.𝐜. 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐢 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”.

Pertanto, 𝐥'𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐬𝐜𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 (𝐧𝐨𝐧𝐧𝐢) 𝐝𝐢 𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐢 𝐦𝐞𝐳𝐳𝐢 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐧𝐜𝐡𝐞́ 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐝𝐞𝐦𝐩𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢 - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - 𝘃𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝘀𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗹'𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲̀ 𝘀𝘂𝗯𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗲, 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶, 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮 (e non in surroga) rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli. I giudici di legittimità, quindi, nella fattispecie esaminata, in ragione della complessiva considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti, hanno ritenuto 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹’𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗽𝗼 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗼𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗶 𝗻𝗼𝗻𝗻𝗶 (risultati proprietari di diversi immobili e percettori di reddito da pensione), avendo accertato il 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗲𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗼, 𝗺𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼, 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲, 𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀𝗶 𝗶𝗿𝗿𝗲𝗽𝗲𝗿𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 con ripetuti cambiamenti del luogo di residenza e di lavoro, e persino 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 (ai sensi dell’art. 570 c.p.) per essersi sottratto ai doveri di mantenimento, oltreché a quelli di cura, educazione ed istruzione che, di conseguenza, gravavano tutti per intero sulla 𝗺𝗮𝗱𝗿𝗲, 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗶 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 a provvedere, da sola, al mantenimento della figlia minore, 𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗱𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗶𝗻𝗮𝗱𝗲𝗴𝘂𝗮𝘁𝗼 (appena euro 612,00 mensili), e vivendo essa in un appartamento ALER (edilizia economica e popolare).Esperto in diritto del Lavoro, Previdenziale ed Assistenziale, Sanitario e Civile, di Famiglia e MinorilePer non rimanere impreparati di fronte alle possibilità...