“NUOVI VOUCHER” E LAVORO OCCASIONALE: ISTRUZIONI PER L’USO

Vai ai contenuti

“NUOVI VOUCHER” E LAVORO OCCASIONALE: ISTRUZIONI PER L’USO

Cittadellinfanzia

Da lunedì 10 luglio 2017, famiglie, professionisti e imprese possono utilizzare i "nuovi voucher" per pagare le prestazioni di lavoro occasionale: gli strumenti che sono stati introdotti al posto dei "vecchi voucher", aboliti dall'attuale governo allo scopo di evitare un referendum proposto dalla CGIL. La comunicazione di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro nel caso del 'Libretto Famiglia' dovrà avvenire entro il giorno 3 del mese successivo. Per il 'Contratto di prestazione occasionale' la comunicazione dovrà, invece, essere preventiva e avvenire entro 60 minuti prima dell'inizio.
Tramite il sito dell'INPS, e precisamente le pagine web "Prestazione di lavoro occasionale: libretto famiglia" e "Contratto di prestazione occasionale", il privato (famiglia) o il datore di lavoro accede tramite il PIN INPS, con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), o tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS), cioè la "tessera sanitaria". A questo punto è necessario versare dei soldi sul proprio "portafoglio elettronico" attraverso PagoPa, un sistema elettronico per effettuare pagamenti alla pubblica amministrazione utilizzato tramite il proprio conto corrente online, oppure attraverso un modello F24 Elide. Una volta riempito il "Portafoglio elettronico", si può procedere alla comunicazione di prestazione: il momento in cui avvertiamo l'INPS che una persona si impegnerà in un lavoro occasionale per noi, inserendo il nome e codice fiscale dell'utilizzatore, cioè il datore di lavoro, e del prestatore, cioè il lavoratore, la tipologia di impiego e l'importo corrisposto.
Nel caso del 'Libretto famiglia', i titoli per compensare le prestazioni di durata fino ad un'ora hanno valore nominale di 10 euro (e suoi multipli), 8 euro netti al lavoratore e 2 sotto forma di assicurazione e contributi (con i vecchi voucher, invece, il lavoratore incassava 7,5 euro ogni 10 versati dal datore di lavoro). Ogni lavoratore non potrà percepire più di 5 mila euro netti l'anno tramite il "Libretto Famiglia" e il suo equivalente usato dalle imprese, che invece si chiama "Presto". E da un singolo datore di lavoro, che sia una famiglia o un'impresa, non potrà ricevere più di 2.500 euro netti in un anno.
Nel caso, invece, di utilizzo di 'Presto', il lavoratore percepirà un salario minimo di 9 euro all'ora, compreso minimo di 36 euro al giorno da imprese. Il compenso giornaliero non potrà essere inferiore a 36 euro (retribuzione minima di 4 ore lavorative), anche qualora la durata sia inferiore. Per le ore successive è fissato dalle parti, purché non inferiore a 9 euro. Compresi gli oneri a carico dell'utilizzatore, il costo totale è 12,29 euro. Entro il 15 del mese successivo alla prestazione, l' INPS provvede ad accreditare il denaro nella modalità scelta dal lavoratore: che può essere un versamento sul conto corrente, oppure un versamento da ritirare presso qualsiasi sportello postale.
La complessità dello strumento, quindi, è davvero più elevata rispetto a quella dei vecchi voucher, che avevano il pregio di essere estremamente semplici da usare: erano buoni cartacei che potevano essere acquistati e poi incassati nelle tabaccherie autorizzate, in banca, nelle sedi dell'INPS e negli uffici postali. L'unica complicazione era rappresentata dalla necessità per il datore di lavoro di iscriversi al portale INPS, ma visto che la registrazione serviva solo a segnalare la prestazione e non regolava i pagamenti, la procedura di iscrizione era più semplice rispetto all'attuale.
Insomma, le nuove modalità di retribuzione per lavoro occasionale di tipo occasionale e/o accessorio, definite strumenti di semplificazione, vengono percepite dagli utenti come complicate e confusionali. Sarà vera gloria?



Per saperne di più chiedi al commercialista di "Informative Fiscali"
Per non rimanere impreparati di fronte alle possibilità...



Editore: APS Città dell'Infanzia C.F.92072340729
© Copyright 2014-2019
Città dell'Infanzia
Direttore Responsabile: Serena Gisotti
Torna ai contenuti